Decreto flussi 2020, tutte le informazioni utili

Dal 13 ottobre 2020 è disponibile l’applicativo per la precompilazione dei moduli di domanda

È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il D.P.C.M. del 7 luglio 2020 il decreto con cui vengono fissate le quote dei lavoratori stranieri che per l’anno 2020 possono fare ingresso in Italia per lavorare.

Come negli anni passati il decreto fissa una quota massima di ingressi pari a 30.850 unità, 18.000 delle quali riservate agli ingressi per motivi di lavoro stagionale.

Come novità e a titolo di sperimentazione, si riservano, nell’ambito della quota complessiva di 18.000 unità, 6.000 quote, per il solo settore agricolo, ai lavoratori nei cui confronti le domande di nulla osta siano presentate, in nome e per conto dei datori di lavoro, dalle organizzazioni professionali dei datori di lavoro indicate nel decreto.

12.850 quote vengono invece riservate agli ingressi per motivi di lavoro non stagionale e autonomo e tra queste, altra novità di quest’anno, 6.000 sono riservate agli ingressi per lavoro subordinato non stagionale nei settori dell’autotrasporto, dell’edilizia e turistico-alberghiero per cittadini dei Paesi che hanno sottoscritto o stanno per sottoscrivere accordi di cooperazione in materia migratoria con l’Italia.

LA DOMANDA

L’inoltro da parte di un datore di lavoro, italiano o straniero regolarmente residente in Italia, della richiesta di nulla osta per l’assunzione di un lavoratore extracomunitario rappresenta il momento di avvio dell’intera procedura.

A partire dalle ore 9.00 del 13 ottobre 2020 sarà disponibile l’applicativo per la precompilazione dei moduli di domanda all’indirizzo https://nullaostalavoro.dlci.interno.it, che saranno trasmessi, esclusivamente con le consuete modalità telematiche.

Le domande potranno essere inviate a partire:

Dalle ore 9.00 del 22 ottobre 2020 per l’assunzione di lavoratori non stagionali, per i lavoratori autonomi e per le conversioni.

Rientrano tra queste domande anche quelle per i lavoratori non stagionali nel settore dell’autotrasporto, dell’edilizia del turismo relative ai cittadini dei Paesi che hanno sottoscritto accordi di cooperazione in materia migratoria con l’Italia. Per i cittadini, invece, di quei Paesi il cui accordo di cooperazione in materia migratoria non è ancora in vigore, le domande potranno essere trasmesse solo a partire dal quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione dell’accordo di cooperazione sulla Gazzetta Ufficiale.

Dalle ore 9.00 del 27 ottobre 2020 per l’assunzione di lavoratori stagionali.

Come l’anno passato, prerequisito necessario per la compilazione e l’inoltro telematico delle domande è il possesso di un’identità SPID, come illustrato con Circolare del Ministero dell’Interno n. 3738 del 4 dicembre 2018.

Durante la fase di compilazione e di inoltro delle domande, è fornita assistenza agli utenti attraverso un servizio di help desk, che può fornire ragguagli tecnici ed è raggiungibile tramite un modulo di richiesta di assistenza utilizzando il link “Help Desk”, sull’home page dell’applicativo, disponibile per tutti gli utenti registrati.

Tutte le domande potranno essere presentate fino al 31 dicembre 2020 e saranno trattate sulla base del rispettivo ordine cronologico di presentazione.

LE QUOTE IN DETTAGLIO

  1. Ingressi per lavoro subordinato non stagionale e per lavoro autonomo

In base al nuovo decreto sono ammessi in Italia 6.700 lavoratori stranieri per motivi di lavoro subordinato non stagionale e di lavoro autonomo. La quota complessiva è così ripartita:

6.000 QUOTE, novità di quest’anno, vengono riservate alle assunzioni nei settori dell’autotrasporto, dell’edilizia e turistico-alberghiero per cittadini dei Paesi che hanno sottoscritto o stanno per sottoscrivere accordi di cooperazione in materia migratoria.

In particolare dei suddetti 6.000 ingressi, 4.500 sono riservati ai lavoratori cittadini di:
Albania, Algeria, Bangladesh, Bosnia – Herzegovina, Corea (Repubblica di Corea), Costa d’Avorio, Egitto, El Salvador, Etiopia, Filippine, Gambia, Ghana, Giappone, India, Kosovo, Mali, Marocco, Mauritius, Moldova, Montenegro, Niger, Nigeria, Pakistan, Repubblica di Macedonia del Nord, Senegal, Serbia, Sri Lanka, Sudan, Tunisia, Ucraina.

La restante quota di 1.500 resta invece a disposizione dei cittadini di altri Paesi con i quali nel corso dell’anno 2020 entreranno in vigore accordi di cooperazione in materia migratoria.

La circolare interministeriale dell’8 ottobre 2020, pubblicata contestualmente al DPCM, precisa che, per il settore dell’autotrasporto merci per conto terzi, l’istanza di nulla osta per lavoro subordinato è ammessa soltanto in favore di lavoratori conducenti, muniti di patenti professionali equivalenti alle patenti di categoria CE, cittadini dei Paesi che rilasciano patenti di guida equipollenti alla categoria CE e convertibili in Italia sulla base di vigenti accordi di reciprocità (Algeria, Marocco, Moldova, Repubblica di Macedonia del Nord, Sri Lanka, Tunisia, Ucraina).

100 QUOTE riservate ai lavoratori stranieri che abbiano completato programmi di formazione ed istruzione nei Paesi d’origine ai sensi dell’art. 23 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286.

100 QUOTE riservate ai lavoratori stranieri di origine italiana per parte di almeno uno dei genitori fino al terzo grado di linea diretta di ascendenza, residenti in Venezuela.

500 QUOTE riservate ai lavoratori autonomi appartenenti alle seguenti categorie:

a) imprenditori che svolgono attività di interesse per l’economia italiana che preveda l’impiego di risorse proprie non inferiori a 500.000 euro e provenienti da fonti lecite, nonché la creazione almeno di tre nuovi posti di lavoro;

b) liberi professionisti riconducibili a professioni vigilate oppure non regolamentate ma rappresentative a livello nazionale e comprese negli elenchi curati dalla Pubblica amministrazione;

c) titolari di cariche societarie di amministrazione e di controllo espressamente previsti dal decreto interministeriale 11 maggio 2011, n. 850;

d) artisti di chiara fama o di alta e nota qualificazione professionale, ingaggiati da enti pubblici o privati, in presenza dei requisiti espressamente previsti dal decreto interministeriale 11 maggio 2011, n. 850;

e) cittadini stranieri per la costituzione di imprese “start-up innovative” ai sensi della legge 17 dicembre 2012 n. 221, in presenza dei requisiti previsti dalla stessa legge e a favore dei quali sia riconducibile un rapporto di lavoro di natura autonoma con l’impresa. Per maggiori chiarimenti sul programma Italia Start Up Visa vai alla pagina dedicata

2. Conversioni

Le restanti 6.150 quote previste dal Decreto vengono riservate a coloro che devono convertire in lavoro il permesso di soggiorno già posseduto ad altro titolo. In particolare in tale ambito le quote sono così ripartite:

4.060 quote: riservate a chi ha un permesso di soggiorno per lavoro stagionale da convertire in permesso di soggiorno per lavoro subordinato non stagionale

1.500 quote: riservate a chi ha un permesso di soggiorno per studio, tirocinio e/o formazione professionale da convertire in permesso di soggiorno per lavoro subordinato

370 quote: riservate a chi ha un permesso di soggiorno per studio, tirocinio e/o formazione professionale da convertire in permesso di soggiorno per lavoro autonomo

200 quote: riservate a chi ha un permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo rilasciato non dall’Italia ma da altro Stato membro dell’Unione europea da convertire in permesso di soggiorno per lavoro subordinato

20 quote: riservate a chi ha un permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo rilasciato da altro Stato membro dell’Unione europea da convertire in permesso di soggiorno per lavoro autonomo

  1. Ingressi per lavoro stagionale

Il Decreto prevede, come gli anni passati, 18.000 quote riservate all’ingresso per lavoro stagionale.

Le quote per lavoro stagionale sono riservate alle seguenti nazionalità:
Albania, Algeria, Bangladesh, Bosnia-Herzegovina, Corea (Repubblica di Corea), Costa d’Avorio, Egitto, El Salvador, Etiopia, Filippine, Gambia, Ghana, Giappone, India, Kosovo, Mali, Marocco, Mauritius, Moldova, Montenegro, Niger, Nigeria, Pakistan, Repubblica di Macedonia del Nord, Senegal, Serbia, Sri Lanka, Sudan, Tunisia, Ucraina.

Diversamente dall’anno passato potranno fare ingresso per lavoro stagionale anche i cittadini bengalesi, pakistani e salvadoregni.

Una novità introdotta quest’anno a titolo di sperimentazione ed al fine di prevenire forme d’intermediazione illecita, è quella di riservare, nell’ambito della quota complessiva di 18.000 unità, 6.000 quote, per il solo settore agricolo, ai lavoratori delle nazionalità sopra indicate nei cui confronti le domande di nulla osta siano presentate, in nome e per conto dei datori di lavoro, dalle seguenti organizzazioni professionali dei datori di lavoro:

  • Cia
  • Coldiretti
  • Confagricoltura
  • Copagr
  • Alleanza delle cooperative (comprende Lega cooperative e Confcooperative).

Con apposita direttiva del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali all’Ispettorato Nazionale del Lavoro saranno date ulteriori indicazioni sull’istruttoria di tali domande.

1.000 delle 18.000 quote, sono, infine, riservate agli ingressi per lavoro stagionale pluriennale.

Si ricorda che il Testo Unico sull’Immigrazione prevede la possibilità di richiedere un permesso di soggiorno triennale, sempre per lavoro stagionale, nel caso in cui il lavoratore abbiano già fatto ingresso in Italia per prestare lavoro subordinato stagionale almeno una volta nei cinque anni precedenti.

La domanda può essere presentata anche da un datore di lavoro diverso da quello precedente. Uno dei principali vantaggi del permesso pluriennale è quello di consentire al lavoratore stagionale di fare ingresso in Italia l’anno successivo indipendentemente dalla pubblicazione del decreto flussi per lavoro stagionale. La richiesta di assunzione in caso di permesso stagionale pluriennale per le annualità successive alla prima, può essere effettuata anche da un datore di lavoro diverso dal datore di lavoro che ha ottenuto il nullaosta triennale al lavoro stagionale.

Maggiori dettagli sull’applicazione del nuovo DPCM sono contenute nella Circolare interministeriale dell’8 ottobre 2020, pubblicata contestualmente al decreto.

Leggi Il testo del DPCM del 7 luglio 2020
Leggi la Circolare interministeriale dell’8 ottobre 2020

Per ulteriore documentazione vai sul sito del Ministero dell’Interno

Fonti: www.Integrazionemigranti.gov.it ;  www.meltingpot.org

 

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